Art. 3.

      1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Sala Consilina hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Salerno.
      2. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Sala Consilina, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui all'articolo 2, comma 2.